La cumulabilità tra interessi moratori e corrispettivi va intesa nel senso di composizione secondo il regime del TAEG, dove gli interessi corrispettivi si applicano alla quota del capitale in essere e gli interessi di mora si applicano alla quota del capitale insoluto.
Nel contratto di mutuo infatti il mancato pagamento di una rata, in quanto inadempimento contrattuale, fa decorrere gli interessi di mora che si sostituiscono a quelli corrispettivi. Questi ultimi continuano a decorrere in base al piano di ammortamento stabilito sul residuo capitale mutuato.
Date queste considerazioni, appare l’illogicità della somma dei due tassi, che si riferiscono a capitali diversi e per periodi temporali diversi. Il tasso corrispettivo si riferisce all’intero capitale di credito per il periodo previsto da contratto per il finanziamento, il tasso di mora si riferisce invece alla rata scaduta e/o al capitale scaduto ed è dovuto per il periodo successivo alla loro scadenza.
Dunque, il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo e, pertanto, è escluso che il TEG contrattuale ai fini della verifica dell’usura possa corrispondere alla sommatoria dei tassi.