Deve ritenersi legittima la clausola “floor” regolarmente accettata dal mutuatatio mediante atto pubblico notarile.
È da escludere qualsiasi possibilità di cumulo tra gli interessi moratori e gli interessi corrispettivi ai fini del calcolo del superamento della soglia d’usura, non essendo desumibile da alcuna norma di legge e mai affermata dalla Corte di Cassazione.