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Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


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Giurisprudenza

Le Sezioni Unite sulla rilevanza penale della falsificazione di assegni non trasferibili

12 Settembre 2018

Cassazione Penale, Sez. Un., 10 settembre 2018, n. 40256 – Pres. Carcano, Rel. Piccialli

Di cosa si parla in questo articolo

La falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all’art. 485 cod. pen, abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e trasformato in illecito civile. Rimane, invece, la persistente rilevanza penale degli assegni trasmissibili mediante girata, senza che ciò determini alcuna ingiustificata disparità di trattamento, in ragione della rilevata peculiarità della odierna disciplina sulla clausola di trasmissibilità degli assegni, qualificata da particolari limiti quantitativi e dalla soddisfazione di specifiche ragioni dell’emittente, tali da rendere non irragionevole la scelta del legislatore di conservarne la rilevanza penale.

 

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