Ai sensi dell’art. 149, comma 3, T.U.F., il collegio sindacale deve comunicare senza indugio alla Consob tutte le irregolarità che lo stesso riscontri nell’esercizio della sua attività di vigilanza, indipendentemente dal loro grado di rilevanza o gravità.
La legge non demanda infatti ai sindaci alcuna funzione di filtro preventivo sulla rilevanza delle irregolarità riscontrate, al fine di selezionare quali debbano essere comunicate alla Consob e quali non debbano formare oggetto di tale comunicazione.
L’assolutezza del comando normativo emerge, oltre che dalla lettera dell’art. 149, comma 3, T.U.F. – in cui il sostantivo “irregolarità” non è accompagnato da alcun aggettivo qualificativo – anche dall’evidente ratio legis di evitare che i collegi sindacali debbano misurarsi con parametri di rilevanza/gravità delle irregolarità da segnalare alla Consob la cui concreta applicazione dipenderebbe da valutazioni inevitabilmente opinabili, così da risultare foriera di gravi incertezze operative e, in ultima analisi, da rischiare di pregiudicare proprio lo scopo della disposizione in esame, evidentemente volta a garantire alla Consob una completa e tempestiva informazione sull’andamento delle società sottoposte alla sua vigilanza.