L’incorporazione degli “Enti-Ponte” ha comportato il trasferimento alle banche incorporanti di ogni rapporto o situazione giuridica già facenti capo agli stessi e, quindi, di tutte le posizioni attive e passive della banca cedente, anche se definite prima dei provvedimenti di risoluzione, fatta eccezione per le posizioni dei c.d. “obbligazionisti subordinati”.
Dal tenore letterale dei provvedimenti in data 22 novembre 2015, della Banca d’Italia, con cui è stata disposta la cessione agli enti ponte di tutte le attività e passività relative alle aziende bancarie facenti capo alle banche risolte, con la sola esclusione degli obblighi restitutori relativi al capitale composto da azioni azzerate e delle passività subordinate, si evince che anche le posizioni passive derivanti da pretese risarcitorie e restitutorie nei confronti delle banche cedenti sono state trasferite agli enti-ponte ed alle banche incorporanti di questi ultimi.
Con i provvedimenti in data 22 novembre 2015 sono stati trasferiti agli enti-ponte “tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l’azienda bancaria della banca in risoluzione” e, dunque, anche le passività corrispondenti ad obblighi derivanti da condotte antecedenti la cessione.