I giudizi di merito incardinati nei confronti di Banca Popolare di Vicenza in epoca anteriore alla cessione disposta dal d.l. 99/2017 come convertito in legge n. 121/2017, interrotti per la messa in liquidazione di tale banca, sono validamente riassunti nei confronti di Intesa San Paolo, cessionaria dell’azienda bancaria in forza del descritto plesso normativo, non essendo necessaria la citazione in riassunzione della Popolare di Vicenza.
Rigettando un’eccezione di estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione, formulata dai legali di Intesa San Paolo, il Tribunale di Imperia afferma l’importante principio di diritto sopra enunciato. Se titolare di un “rapporto” incluso nella cessione ai sensi del d.l. 99/2017, il cliente può dunque limitarsi a citare la cessionaria Intesa San Paolo al fine di riassumere il giudizio a seguito dell’interruzione determinata dalla messa in liquidazione coatta amministrativa della Popolare di Vicenza.
Del resto, che nel caso di specie si tratti di un rapporto che transita a Intesa è difficile dubitare: l’art. 3, comma 1°, lett. c) del menzionato decreto escludendo dalla cessione le «controversie… e relative passività»,come «relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione», «sorte successivamente ad essa», mentre è pacifico tra le parti che la controversia de qua era stata incardinata in epoca anteriore a tale operazione.