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Giurisprudenza

La Corte d’Appello di Trieste sull’imeritevolezza di tutela della clausola di rischio cambio

9 Luglio 2018

Corte d’Appello di Trieste, 18 maggio 2018, n. 198 – Presa. De Rosa, Rel. Colarieti

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in oggetto la Corte d’Appello di Trieste ha preso posizione relativamente alla clausola di rischio cambio inserita in un contratto di leasing immobiliare.

La pronuncia riprende i medesimi principi di diritto poi confermati dalla stessa Corte con la sentenza n. 254 del 28 maggio 2018, già pubblicata su questa Rivista (cfr. contenuti correlati), e di cui si riporta di seguito la massima:

“La clausola di rischio cambio inserita in un contratto di leasing immobiliare assume una causa propria rispetto al contratto, perché i pagamenti reciproci trovano la loro fonte non già nelle prestazioni contrattuali, bensì nelle oscillazioni del cambio (e del tasso svizzero), queste, a loro volta, parametrate al canone e agli altri costi del contratto.

Stante la sua natura atipica (la clausola contiene una scommessa sul futuro andamento del cambio fra due divise), è necessario valutarne la meritevolezza di tutela giuridica ai sensi dell’art. 1322 c.c.; valutazione, questa, sempre comunque rivolta alla pattuizione singolarmente considerata, e non all’intero contratto di leasing, di sicuro meritevole di tutela per gli interessi perseguiti dalle parti.

Tale autonomia non inficia la natura mista del contratto, a fronte della componente fortemente maggioritaria di contratto di locazione finanziaria, accompagnata da una componente minoritaria di contratto di scommessa. È innegabile, quindi, che il contratto, nel suo insieme, trovi la sua regolamentazione nel TUB e non nel TUF, la cui applicazione alla singola clausola in esame non può essere consentita.

Tornando alla meritevolezza, la Corte d’Appello di Trieste ritiene come, posto che il risultato offerto al cliente (contrarre un finanziamento in valuta estera) non è raggiungibile con la clausola in questione (tendente ad altro scopo: avvantaggiare la concedente), la medesima non merita alcuna tutela giuridica, con la conseguenza dell’obbligo di restituire i guadagni ottenuti con l’applicazione di quel patto.

Le parti, infatti, possono stabilire di convertire in una divisa estera le prestazioni pagate in euro, pattuizione in astratto meritevole di tutela giuridica, non però nel caso in esame, connotato da un risultato che conduce ad elementi di prevaricazione contrastanti con il nostro ordinamento, fondato sui principi opposti di solidarietà e parità dei contraenti.

Nella valutazione di non meritevolezza la Corte d’Appello di Trieste ha posto l’accento:

  • sul maggior vantaggio assicurato alla banca in caso di esito favorevole al cambio denominato storico;
  • sulla quotazione del cambio denominato storico, però non individuato secondo il calcolo dell’oscillazione media nell’arco di un determinato lasso temporale, bensì in base ad unilaterale insindacabile e non trattabile scelta dell’istituto finanziatore;
  • sul fatto che la funzione concreta della clausola sarebbe stata quella di permettere al cliente di contrarre un leasing in valuta estera, ma un simile risultato poteva facilmente essere raggiunto mediante una semplice operazione di conversione della provvista originaria ed altre, mensili, fra l’importo in euro del canone corrispettivo del godimento dell’immobile e il controvalore in franchi svizzeri al momento di ciascuna scadenza di pagamento;
  • sulla farraginosità dei calcoli, non in linea con il principio di trasparenza predicato dal TUB”.
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