Nei contratti bancari, il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità dall’art. 117, comma 3, TUB (azionabile dal solo cliente ex art. 127, comma 2, TUB), va inteso non applicando la disciplina generale sulle nullità negoziali per difetto di forma, ma in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del correntista assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’istituto di credito, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Con la pronuncia in esame la Suprema Corte conferma l’applicazione del principio statuito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018), in tema di intermediazione finanziaria, anche con riferimento ai contratti bancari ed in particolare, nel caso di specie, ad un contratto di conto corrente sottoscritto dal solo correntista e non dall’istituto di credito che aveva poi dato concreta esecuzione al rapporto.