La verifica dell’usurarietà va condotta tanto con riferimento agli interessi corrispettivi, quanto con riferimento agli interessi di mora, autonomamente considerati, e non solo con riferimento all’interesse nominale, ma a tutte le voci, comunque denominate, che concorrono a determinare il costo complessivo del denaro (con esclusione di imposte e tasse). Infatti, è proprio lo schema del contratto di finanziamento a prevedere due distinti ed autonomi paradigmi negoziali destinati ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l’uno preordinato a regolamentare la fisiologica restituzione rateale delle somme mutuate, l’altro destinato a disciplinare solo l’ipotesi patologica di inadempimento del mutuatario (che si risolve in un differimento nel tempo dell’adempimento dell’obbligo restitutorio).
L’incidenza della commissione di estinzione anticipata, ai fini dell’individuazione del TAEG e della sua conformità alla soglia di riferimento, può essere valutata esclusivamente a valle, dunque se e quando dovesse concretizzarsi l’ipotesi.
La clausola penale da inadempimento, non rientrando tra le voci inerenti l’erogazione del credito, sfugge alla verifica di usurarietà. In tal senso depone, in primo luogo, la natura peculiare di simile clausola che, pur riguardando la fase patologica del rapporto contrattuale, si distingue tuttavia dagli interessi moratori i quali, ben potendo essere determinati convenzionalmente, trovano, a differenza della clausola penale in questione – di matrice interamente contrattuale –, la propria fonte nel dettato normativo (art. 1284 c.c.). Stando poi all’art. 19, par. 2 della direttiva 48/2008/Ce in materia di contratti di credito ai consumatori – come quello che ci occupa – simili importi sono, peraltro, esclusi dal calcolo del TAEG, assurgendo, alla stregua di ogni clausola penale, a liquidazione pattizia, forfettaria e predeterminata del danno da inadempimento, che non avrebbe alcun senso sottoporre al vaglio di usurarietà, soccorrendo piuttosto la disciplina contrattuale “generale”, nell’ambito della quale bisogna solo individuare quella specificamente applicabile.