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Giurisprudenza

Società di revisione: vigilanza Consob tra il d.lgs. 39/2010 e l’istituzione del Registro Unico dei Revisori

26 Giugno 2018

Federica Lazzoni

Cassazione Civile, 6 aprile 2018, n. 8583 – Pres. Ambrosio, Rel. Iofrida

È legittima l’attività ispettiva e sanzionatoria della Consob tra l’entrata in vigore del d. lgs. 39/2010 e l’emanazione dei regolamenti ministeriali attuativi delle nuove disposizioni: in assenza di tale legittimazione, infatti, le società di revisione non sarebbero state assoggettate, nelle more dell’istituzione del Registro Unico Revisori, ad alcuna sanzione nel caso di irregolarità accertate nell’esercizio della loro attività.

Nella pronuncia in esame la Corte di Cassazione si pronuncia sul coordinamento tra le disposizioni del TUF abrogate con il d. lgs. 39/2010 e le nuove disposizioni introdotte dallo stesso decreto in materia di revisione legale dei conti, concentrandosi, nello specifico, sulla legittimazione della Consob ad emettere sanzioni tra l’entrata in vigore del d. lgs. 39/2010 e i decreti di attuazione dello stesso.

Il d. lgs. n. 39/2010, entrato in vigore il 27 gennaio 2010, ha infatti riformato la materia della revisione contabile, rinominata, tra le altre cose, dalla riforma, «revisione legale». Le modifiche più rilevanti che il d. lgs. 39/2010 ha introdotto riguardano la ripartizione degli obblighi di vigilanza sulle società di revisione (artt. 21 e 22 d. lgs. 39/2010) e dei poteri di comminare le relative sanzioni amministrative e pecuniarie (artt. 24-26 d. lgs. 39/2010) tra la Consob e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La prima ha infatti assunto il controllo delle società di revisione aventi incarichi su enti di interesse pubblico, mentre la seconda sulle altre società di revisione.

Altra modifica rilevante prevista dall’art. 43, co. 1, del d. lgs. 39/2010 è stata l’abrogazione di alcune disposizioni del TUF, tra cui l’art. 161 TUF, il quale prevedeva un Albo per le società di revisione tenuto dalla Consob. In sostituzione di detto Albo, l’art. 34, comma 1, del d. lgs. 39/2010 ha introdotto un Registro unico dei revisori, che avrebbe dovuto essere istituito con un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. È stato comunque espressamente previsto dall’art. 43 d.lgs. 39/2010 che, sino all’emanazione del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, continuassero ad applicarsi alcune disposizioni del TUF abrogate del decreto di riforma, tra cui l’art. 161 TUF, nonché che la Consob continuasse a svolgere l’attività di vigilanza di cui all’articolo 22, comma 1, sui soggetti iscritti nell’Albo di cui all’articolo 161 del TUF (art. 43, co. 7, d. lgs. 39/2010). Nulla veniva disposto però circa la legittimazione in capo alla Consob di comminare le sanzioni, in caso di accertamento di irregolarità, sui soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 161 TUF, nelle more dell’attuazione e della istituzione del Registro Unico dei Revisori.

Da una parte, infatti, con l’entrata in vigore del d. lgs. 39/2010, avvenuta il 7 aprile 2010, la Consob e il MEF avrebbero potuto, ai sensi degli artt. 21-22 e 25- 26 d. lgs. 39/10, effettuare i controlli ed erogare le relative sanzioni di competenza qualora avessero accertato irregolarità nell’ambito della attività di revisione legale (rispettivamente su enti avente interesse pubblico e enti non avente interesse pubblico): dette richiamate disposizioni non necessitavano infatti di alcun decreto di attuazione ed erano quindi direttamente operanti dall’entrata in vigore del d. lgs. 39/2010. Dall’altra parte, tuttavia, la materiale applicazione e il relativo esercizio delle competenze di cui al d. lgs. 39/2010 non avrebbe potuto operare sino all’emanazione dei regolamenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvenuta il 13 settembre 2012.

La Corte di Cassazione ha quindi sciolto tale contrasto interpretativo statuendo che l’entrata in vigore del d. lgs. 39/2010 non ha determinato una zona grigia per i revisori contabili tra la soppressione del vecchio Albo Speciale Consob, con i poteri di vigilanza affidati alla Consob, e la istituzione del nuovo Registro unico, con i poteri di controllo e di vigilanza ripartiti tra la Consob e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dopo l’entrata in vigore del d. lgs. 39/2010 e prima dell’emanazione dei regolamenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze la Consob era quindi legittimata a vigilare e ad applicare – in caso di accertamento delle violazioni poste in essere in quel periodo – le sanzioni amministrative alle società di revisione iscritte all’Albo di cui all’art. 161 TUF. Diversamente, infatti, le società di revisione fino all’emanazione dei regolamenti ministeriali sarebbero state esenti da vigilanza e controlli.

 


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