1) L’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che non tutte le informazioni relative all’impresa soggetta a vigilanza e trasmesse da quest’ultima all’autorità competente, e non tutte le dichiarazioni di detta autorità presenti negli atti relativi alla sua attività di vigilanza, compresa la sua corrispondenza con altri servizi, costituiscono incondizionatamente informazioni riservate, coperte, pertanto, dall’obbligo di mantenere il segreto professionale previsto dalla citata disposizione. Rientrano in tale qualificazione le informazioni detenute dalle autorità designate dagli Stati membri per svolgere le mansioni previste da tale direttiva che, in primo luogo, non hanno carattere pubblico e che, in secondo luogo, rischierebbero, se divulgate, di ledere gli interessi della persona fisica o giuridica che le ha fornite o di terzi, oppure il buon funzionamento del sistema di vigilanza sull’attività delle imprese di investimento che il legislatore dell’Unione ha istituito con l’adozione della direttiva 2004/39.
2) L’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2004/39 deve essere interpretato nel senso che la valutazione del carattere riservato di informazioni relative all’impresa soggetta a vigilanza e trasmesse alle autorità designate dagli Stati membri per svolgere le mansioni previste da tale direttiva deve avvenire al momento dell’esame che tali autorità sono tenute a effettuare al fine di pronunciarsi in merito alla domanda di divulgazione riguardante le suddette informazioni, indipendentemente dalla qualificazione di quest’ultime al momento della loro trasmissione a dette autorità.
3) L’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2004/39 deve essere interpretato nel senso che le informazioni detenute dalle autorità designate dagli Stati membri per svolgere le mansioni previste da tale direttiva che possono aver costituito segreti commerciali, ma che risalgono a cinque anni addietro o più, sono considerate, in linea di principio, a causa del decorso del tempo, storiche e ormai prive, per tale motivo, del loro carattere segreto, salvo che, in via eccezionale, la parte che invoca tale carattere non dimostri che, sebbene siano risalenti, tali informazioni costituiscono ancora elementi essenziali della propria posizione commerciale o di quelle di terzi interessati. Considerazioni siffatte non valgono per le informazioni detenute da tali autorità la cui riservatezza potrebbe essere giustificata da ragioni diverse dalla loro importanza per la posizione commerciale delle imprese interessate.