Nel caso di risoluzione di un contratto di leasing da esso prevista in via di automatismo al verificarsi di un determinato evento (nel caso di specie, il furto del bene che ne è oggetto), solo una nuova univoca manifestazione di volontà di prosecuzione nel rapporto negoziale da parte del soggetto che ha inteso avvalersi di detto evento risolutorio potrebbe essere idonea a determinare una perdita di efficacia di tale fatto di neutralizzazione dell’efficacia del contratto e il ripristino del rapporto ad esso inerente.
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