Nel caso oggetto della pronuncia in esame, un investimento finanziario è stato eseguito sulla base di un ordine sottoscritto falsamente dal padre per il figlio.
La Suprema Corte, condividendo la decisione del giudice di merito, ha affermato la responsabilità solidale verso gli investitori in capo alla banca intermediaria, al direttore della filiale e all’autore della firma apocrifa. In particolare, mentre la banca risponde ex lege ai sensi dell’art. 1228 c.c., si ravvisa una responsabilità contrattuale in capo al direttore e una responsabilità aquiliana in capo alla persona fisica agente.
E difatti, con particolare riguardo alla responsabilità del terzo che abbia cagionato il danno in concorso con il dipendente della banca, la Cassazione ha puntualizzato che: “la peculiare responsabilità ex legedella banca – fondata sull’interesse generale che presidia l’attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, onde essa è soggetta a controlli e vincoli pubblicistici che creano affidamento circa la correttezza e lealtà dei comportamenti dei preposti alle singole funzioni – [non] esclude la fattispecie risarcitoria in capo ad un terzo che abbia parimenti concorso alla causazione del danno”.