La Consob è soggetta ad un vero e proprio obbligo giuridico di impedire o circoscrivere, nei limiti del possibile, il danno che possa verificarsi a carico degli investitori; obbligo da adempiersi mediante l’esercizio dei propri poteri di vigilanza, e secondo il parametro di diligenza fissato dall’art. 1176 c.c.
Per contro, l’inerzia o il ritardo della Consob nell’esercizio propri poteri di vigilanza non possono mai trovare giustificazione nella discrezionalità tecnica che ne contraddistingue l’attività, poiché la sua discrezionalità concerne solo il quomodo della vigilanza e non la scelta tra l’attivarsi o meno. Principio questo che vale, a maggior ragione, qualora sussistano gravi indizi di irregolarità.