Il costo della polizza assicurativa accessoria al contratto di finanziamento concorre alla determinazione del tasso usurario ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 4 legge 7 marzo 1996, n. 108 (e rientra dunque nella nozione di costo ai sensi dell’art 644 c.p.) quando questa sia stata conclusa nell’interesse non dell’assicurato, bensì della finanziatrice, così garantita dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta del finanziato.
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