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Giurisprudenza

Intermediari finanziari: insussistenza di obblighi d’informativa post-contrattuale e capacità di testimoniare dei dipendenti

27 Aprile 2018

Cassazione Civile, Sez. I, 24 aprile 2018, n. 10112 – Pres. Genovese, Rel. Di Marzio

Di cosa si parla in questo articolo

1) In materia di investimenti finanziari, gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono finalizzati a consentire all’investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori del caso del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti, vanno adempiuti in vista dell’investimento e si esauriscono con esso.

2) Il dipendente dell’intermediario finanziario che ha dato corso all’operazione impugnata dall’investitore ha un interesse riflesso e di mero fatto all’esito della causa e non può pertanto essere ritenuto incapace a testimoniare.

Di cosa si parla in questo articolo

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La gestione delle successioni ereditarie in banca


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