L’articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, in combinato disposto con il punto 2 dell’allegato della stessa, deve essere interpretato nel senso che un servizio di prelievo di contante, offerto ai propri clienti da un gestore di sale da gioco attraverso terminali multifunzione installati in dette sale, non costituisce un «servizio di pagamento», ai sensi di tale direttiva, quando il gestore non effettua alcuna operazione sui conti di pagamento di detti clienti e le attività che esercita in tale occasione si limitano alla messa a disposizione nonché all’approvvigionamento di contante di tali terminali.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12