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Giurisprudenza

Segnalazione in Centrale Rischi: il periculum in mora è in re ipsa se la segnalazione è illegittima

4 Aprile 2018

Alberto Mager

Tribunale Cuneo, 12 aprile 2017 – Pres. Demanchi Albengo, Rel. Biasci

Di cosa si parla in questo articolo

Pendente il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra la banca creditrice ed una S.r.l., il socio e amministratore unico di quest’ultima proponeva ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per ottenere la cancellazione, presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, della segnalazione del rilascio di una fideiussione cd. omnibus, asseritamente prestata in favore della S.r.l. Nonostante il carattere apocrifo della sottoscrizione apposta in calce al modulo per il rilascio della garanzia, accertata nel giudizio di merito da una Ctu, il giudice monocratico dichiarava inammissibile il ricorso.

Il collegio, in sede di reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c., riforma la decisione ed accoglie la domanda dell’amministratore, ordinando alla banca creditrice di cancellare la segnalazione della fideiussione. Quanto ai requisiti per il riconoscimento della cautela, il collegio afferma che l’accertamento della non autenticità della sottoscrizione da parte del Ctu, circostanza peraltro non adeguatamente contestata dalla banca nel giudizio di merito (la quale non aveva nominato apposito Ctp), integra il presupposto del fumus bonis iuris, superando anzi lo standard della «verosimiglianza della fondatezza della pretesa», ed attestandosi a livelli prossimi alla certezza tecnico-scientifica. Proseguendo nell’accertare i presupposti della misura, il Tribunale statuisce che, nelle ipotesi di segnalazione illegittima, il periculum in mora è da ritenersi in re ipsa – non deve, dunque, essere provato specificamente , atteso che un’ingiusta segnalazione produce di per sé un danno, consistente nella reazione negativa a catena del ceto bancario, che si traduce nell’impossibilità di accesso al credito per il soggetto segnalato (cfr., in termini analoghi, T. Lanciano, 12 febbraio 2018, pubblicata su questo sito, e corredata da ulteriori riferimenti giurisprudenziali). Nel caso di specie, l’amministratore aveva prodotto documentazione attestante che proprio la segnalazione gli precludeva l’accesso a nuove linee di credito, essenziali per far fronte alle procedure di crisi (concordato, ovvero accordo di cui all’art. 182-bis l. fall.) che la società si apprestava ad affrontare. Infine, trattandosi di tutela cautelare richiesta a giudizio pendente, il collegio verifica in positivo la sussistenza del requisito della strumentalità della cancellazione rispetto al tutela richiesta in sede di merito, atteso che in quest’ultimo era stata proposta, tra le altre, domanda di accertamento della nullità della fideiussione.

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