In un’azione avente per oggetto l’illegittimo collocamento di azioni di Veneto Banca s.p.a. promossa da un cliente contro la banca stessa prima della sua messa in liquidazione, il Tribunale di Vicenza – dichiarata l’improcedibilità dell’azione nei confronti della liquidazione coatta – ha disposto la prosecuzione del giudizio autorizzando l’attore a chiamare in causa il cessionario dell’azienda bancaria.
Secondo il giudicante, l’art. 3 del D.L. 99/2017, che disciplina l’ambito della cessione di azienda definendone l’oggetto ed escludendo dal medesimo eventuali obblighi risarcitori, non prevede tuttavia alcuna deroga all’art. 2560, comma 2, c.c., sicché quest’ultima norma continuerebbe a regolare i rapporti tra il cessionario ed i soggetti terzi, sommandosi ex lege alla responsabilità del cedente quella solidale del cessionario.
Da tale conclusione deriva la limitazione di responsabilità del cessionario per i debiti pregressi solo nei rapporti tra le parti del negozio e non già nei confronti dei terzi creditori (neppure quelli espressamente esclusi dal perimetro della cessione dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 99/2017).
Potendo quindi sussistere una responsabilità solidale del cessionario, il giudizio avviato contro Veneto Banca, e improcedibile nei confronti della liquidazione, può essere proseguito nei confronti di Intesa Sanpaolo.