In relazione ad operazioni di investimenti in titoli argentini, la Corte d’Appello di Bologna ha riconosciuto la responsabilità della banca per violazione degli obblighi di adeguatezza previsti dal regime ante MiFID nell’ipotesi in cui, pur in presenza di una “profilazione alta” di clienti investitori, la stessa avrebbe dovuto diversamente valutare le informazioni in suo possesso, ed in particolare:
- il fatto che si trattava di clienti nuovi, le cui propensioni al rischio e le cui qualità non erano per nulla conosciute;
- le caratteristiche soggettive e lavorative di entrambi (perito metalmeccanico e casalinga) che non deponevano per un’adeguata conoscenza degli strumenti finanziari in generale;
- il reiterato acquisto delle medesime obbligazioni, nel giro di pochi giorni e per un totale consistente da parte dell’intero nucleo famigliare, al punto da far ritenere che si trattava di tutti i risparmi accumulati;
- le caratteristiche stesse delle obbligazioni, di tipo speculativo;
- il fatto che l’investimento non poteva ritenersi adeguato per dimensione e che quindi la banca avrebbe dovuto eseguire l’ordine solo una volta impartito per iscritto con l’espressa sottoscrizione della circostanza che si trattava d’investimento non adeguato.
Con la stessa pronuncia la Corte d’Appello di Bologna, confermando il proprio orientamento, ha evidenziato come, a partire da 1999, ovvero dall’anno di assegnazione dei rating ai bond argentini, e conseguente loro collocamento tra i titoli “speculative grade”, la rischiosità di dette obbligazioni non poteva più essere ignorata da parte degli intermediari.