In tema di svalutazione dei crediti, il d.P.R. n. 917 del 1986, art. 106, commi 3 e 4, consente agli enti creditizi e finanziari di cui al d.lgs. n. 87 del 1992 di dedurre in ciascun esercizio il valore dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria risultanti in bilancio, nella misura percentuale prevista al comma 1 del citato art. 106 TUIR , non influendo sul plafond di deducibilità di tali crediti il grado di rischiosità degli stessi, anche desunto dalla tipologia dei soggetti debitori (ovvero, distinguendo, come nel caso di specie, tra soggetti ricompresi o meno nel sistema bancario).
In tema di leasing finanziario le minusvalenze risultanti dalla differenza tra il costo residuo dei beni mobili concessi in locazione finanziaria ad utilizzatori inadempienti (con conseguente risoluzione dei relativi contratti) e quello previsto nei nuovi contratti di locazione, costituiscono perdite su crediti impliciti nei predetti contratti, ex art. 106, comma 4, TUIR, «deducibili a norma dell’articolo 101».