Nel caso di prelievi illegittimi dal libretto di risparmio da parte del procuratore generale dopo la morte del depositante, la banca deve ritenersi esente da responsabilità laddove:
- non abbia ricevuto comunicazione dagli eredi della morte del correntista;
- dalle movimentazioni poste in essere dal procuratore generale non emerga alcuna anomalia per importi o frequenza delle stesse, tali da imporre alla banca, quantomeno in via prudenziale, un diverso comportamento.
Per contro, evidenzia la Cassazione, nel caso di abuso della procura (o di mancanza della stessa) il comportamento meramente omissivo non può ritenersi sufficiente ad integrare la colpa per mancata diligenza della banca.