In caso di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, deve essere sempre allegato e provato dall’interessato.
Il danno non può ritenersi sussistente in re ipsa, in ragione dell’assunto secondo cui la segnalazione alla Centrale rischi sia riconducibile ad una responsabilità oggettiva derivante dallo svolgimento di attività pericolosa ex art. 2050 c.c.
Infatti, è sempre richiesto l’accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra l’attività e il danno patito dal terzo (sulla riconduzione della segnalazione alla Centrale rischi ad attività pericolosa cfr. contenuti correlati).