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Giurisprudenza

Onere probatorio del correntista nell’azione di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell’indebito

22 Febbraio 2018

Avv. Alessia Grassigli, Studio Legale IURIS-Modena

Tribunale di Modena, 19 gennaio 2018, n. 27 – G.U. Cividali; Tribunale di Modena, 01 dicembre 2017, n. 2131 – G.U. Salvatore; Tribunale di Termini Imerese, 10 luglio 2017, n. 793 – G.U. Bruno

Di cosa si parla in questo articolo

Il correntista che propone la domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario, o azione di ripetizione dell’indebito, relativamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto, ha l’onere di provare la fondatezza della propria domanda, producendo i contratti e tutta la sequenza degli estratti conto.

Nei casi in esame, gli attori proponevano azione di rideterminazione del saldo di conto corrente nei confronti della Banca, eccependo la nullità e l’invalidità delle clausole contrattuali di conto corrente per applicazione di interessi usurari e, comunque, di interessi superiori al tasso legale in assenza di convenzione scritta, nonché di commissioni, spese e competenze non espressamente pattuite, e richiedevano la condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni subiti.

I correntisti attori, tuttavia, omettevano la produzione degli estratti conto, che non erano nemmeno fatti oggetto di richiesta ex art. 119 TUB prima dell’introduzione del giudizio di merito, e non ottemperavano, così, all’onere, previsto dall’art. 2697 c.c., di allegare i fatti posti a fondamento della domanda, omettendo di dare dimostrazione della registrazione, sul conto corrente, di indebite poste passive.

L’istituto di credito eccepiva, dunque, il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del correntista, ricordando che, nel caso di domanda di accertamento negativo, a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere probatorio grava integralmente sull’attore, che è tenuto a provare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria domanda, vale a dire in primo luogo l’insussistenza della causa debendi nonché, conseguentemente, l’esecuzione di un pagamento non dovuto (ex multis Cass. 10.11.2010, n. 22872; Cass. 17.03.2006, n. 5896; Cass. 15.07.2003; Cass. 13.11.2003, n. 17146 e Cass. 23.08.2000, n. 11029), ed ha dunque l’onere di produrre i contratti e gli estratti conto relativi al rapporto oggetto di causa.

I Giudici espressisi in argomento hanno, preliminarmente, ribadito il principio generale, secondo il quale grava sull’attore correntista l’onere di produrre i contratti e egli estratti conto del rapporto, sottolineando, in ossequio a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20693/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5896 /2006) che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista [ma lo stesso può dirsi per la nullità di altre pattuizioni inerenti al conto], la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi.

Hanno poi ulteriormente precisato che la carenza documentale a supporto della domanda non risulta ovviabile nemmeno per il tramite di una richiesta di ordine di esibizione ex art 210 CPC, che non è volto a superare le inadempienze istruttorie di una parte che avrebbe potuto ottenere ex art. 119 TUB la documentazione, ma non ha mai svolto tale richiesta.

Alla luce di tali considerazioni le pronunce in esame, dato atto che il CTU aveva rilevato come la mancanza della documentazione non consentisse di rispondere in maniera esauriente e tecnicamente corretta alla richiesta di rideterminazione del saldo di conto, rigettava la domanda del correntista con condanna alle spese.

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