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Giurisprudenza

Sul calcolo delle voci di costo rilevanti ai fini della determinazione del tasso d’interesse usurario nei contratti di finanziamento

18 Gennaio 2018

Alessandra Tonetti, Legal Trainee presso l’Avvocatura dello Stato di Roma

Tribunale di Palermo, 28 febbraio 2017, n. 1087 – G.U. Aiello

Di cosa si parla in questo articolo

Nei contratti di finanziamento, ai fini della determinazione del tasso d’interesse usurario deve tenersi conto dei singoli oneri che il contraente sopporta in connessione con l’erogazione del credito, includendo le commissioni e remunerazioni richieste a qualsiasi titolo nonché le polizze assicurative finalizzate alla garanzia del rimborso, atteso il loro carattere di necessarietà ai fini della concessione del credito e la loro natura remunerativa per il mutuante. Con particolare riguardo all’usura genetica, il momento temporale di riferimento per la verifica del superamento del tasso soglia resta quello della pattuizione.

Con la sentenza in commento il Tribunale di Palermo ha ribadito un principio di diritto ormai consolidato in materia di usura genetica nei contratti di mutuo bancario, aderendo in toto alle statuizioni formulate nelle opportune sedi sia dalla giurisprudenza penale di legittimità sia dalla giurisprudenza di merito.

Difatti, viene ancora una volta affermato che, in linea con l’ampia formulazione della norma incriminatrice dettata dall’art. 644 c.p., nel calcolo per verificare l’usurarietà del corrispettivo per l’erogazione del credito deve tenersi conto delle singole voci di costo connesse col finanziamento; pertanto vanno computati separatamente gli interessi corrispettivi, gli interessi moratori ed ogni altra remunerazione, inclusi i costi legati alle polizze assicurative, essendo ciascuna di tali voci destinata ad operare, secondo le previsioni contrattuali, sulla base di presupposti diversi e tra loro alternativi.

Dall’esito delle suddette verifiche autonome discende che l’accertamento dell’usurarietà relativa a singole componenti di costo non travolge l’intero contratto, ma comporta la nullità delle sole clausole con cui le singole voci rilevanti sono state pattuite in misura superiore al tasso soglia.

Sulla base di tali presupposti derivano le dovute conseguenze sul piano restitutorio tra le parti contraenti.

Nel caso di specie, riguardante un contratto di cessione del quinto dello stipendio, il giudice di prime cure ha applicato compiutamente i principi sopraesposti, tanto riguardo ai presupposti che alle conseguenze, stabilendo la condanna dell’intermediario mutuante alla restituzione dell’importo versato a titolo di interessi corrispettivi pattuiti oltre la soglia dell’usura, come emerso a seguito delle verifiche effettuate in base ai criteri sopra illustrati.

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