Sulla natura della responsabilità
La violazione dei doveri dell’intermediario riguardanti la fase successiva alla stipulazione del contratto d’intermediazione (cosiddetto contratto quadro), può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacché quei doveri derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Gli obblighi informativi, inoltre, non si fermano al contratto quadro, ma devono esercitarsi concretamente, da parte dell’operatore finanziario qualificato, ad ogni singola operazione proposta, e non possono ritenersi assolti solo con la sottoscrizione dei fogli informativi.
Sull’onere della prova
E’ l’intermediario a dover fornire la prova positiva della sua diligenza e dell’adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, ai sensi dell’art. 23 dei D.Lgs. n. 58 del 1998; lo speciale rapporto di intermediazione implica necessariamente un grado di affidamento nella professionalità dell’intermediario e, dunque, nell’adeguatezza delle informazioni da lui fomite, che sarebbe contraddittorio bilanciare con l’onere dello stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte, tanto più c nel caso di cliente di “bassa preparazione’’ finanziaria.
Sull’estensione del dovere di informazione a carico dell’intermediario
Il dovere informativo, infatti, è imposto persino laddove il cliente abbia dato atto nell’ordine di acquisto di “avere ricevuto le informazioni necessarie”, dichiarazione che non assume alcun valore confessorio , ed è ritenuta inidonea ad assolvere gli obblighi informativi prescritti dagli artt. 21 del D.lgs. n. 58 del 1998 e 28 del Reg. Consob n.11522 dei 1998, trattandosi di una dichiarazione riassuntiva e generica circa l’avvenuta completezza dell’informazione sottoscritta dal cliente; e persino laddove l’investitore nel contratto-quadro si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, nel qual caso l’intermediario deve comunque compiere quella valutazione in base al principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di |tutte le notizie di cui egli sia in possesso (come, ad esempio, l’età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituati, la situazione di mercato.
Sul documento sui rischi generali degli investimenti
L’obbligo informativo nei riguardi del cliente non si esaurisce con la consegna e sottoscrizione del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (art. 28 co. 1 lett. b Reg. Consob), poiché tale documento è solo finalizzato ad una conoscenza generica della tipologia degli strumenti finanziari, senza tuttavia alcuna attinenza con quella informazione specifica su un determinato strumento. Lo scopo della informazione è quello di consentire una scelta consapevole in base a tutti gli elementi possibili di valutazione, che non può seriamente ritenersi effetto della mera consegna di ponderosi documenti standardizzati e infarciti di tecnicismi. La acquisizione di informazioni costanti è finalizzata anche alla valutazione di adeguatezza prevista dall’art. 29 Reg Consob, e al dovere di astensione dai proporre, o addirittura effettuare, operazioni non adeguate, anche contro il volere dell’investitore.
Sull’autonomia dei singoli ordini di acquisto rispetto al contratto quadro
Va condiviso l’orientamento espresso da diverse decisioni della Corte di Cassazione (si vedano sentenze della I Sez. 27/04/2016 n.8394, 9/08/2016 n.16820, 23/05/2017 n. 12937), secondo cui le operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall’investitore con l’intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, ricorrendone i presupposti, indipendentemente dalla risoluzione di quest’ultimo, con conseguente diritto alla restituzione dell’importo pagato ed all’eventuale risarcimento dei danni subiti, senza che la risoluzione del singolo contratto esecutivo integri una risoluzione parziale del contratto quadro. La carenza di informazioni a monte, in occasione del contratto quadro si riverbera sui singoli ordini; invero, data la natura di contratto normativo del contratto quadro le relative disposizioni vanno ad inserirsi nei singoli ordini di investimento e disinvestimento, divenendo parte integrante dei regolamento contrattuale, con la conseguenza che l’inadempimento degli obblighi dalle stesse derivanti può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro quanto quella dei singoli ordini misura in cui, per la sua importanza, si riveli idoneo a determinare un’alterazione dell’equilibrio.