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Giurisprudenza

Abuso di informazioni privilegiate: sanzionabile l’“insider di se stesso”

19 Ottobre 2017

Cassazione Civile, Sez. II, 16 ottobre 2017, n. 24310 – Pres. Petitti, Rel. Cosentino

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in oggetto la Cassazione afferma la sanzionabilità del c.d. “insider di se stesso”, ovvero quel soggetto che, ai sensi della disciplina di cui all’art. 187 TUF bis in materia di abuso di informazioni privilegiate, possieda una notizia privilegiata per averla, esso stesso, creata.

Nel caso di specie, la figura dell’insider di se stesso rileva in quanto i soggetti incriminati erano gli stessi ideatori del progetto di OPA, per cui l’informazione privilegiata dell’esistenza di tale progetto era in loro possesso non in ragione dei ruoli svolti nelle società coinvolte, ma semplicemente perché tale progetto era stato da loro ideato.

Contro la sanzionalibilità dell’insider di se stesso, i ricorrenti hanno eccepito come:

  • da un lato, il termine “informazione” postulerebbe il trasferimento di materiale conoscitivo da un soggetto informatore ad un soggetto informato;
  • dall’altro, la locuzione “in ragione della sua qualità di …”, contenuta nel testo dell’articolo 187 bis T.U.F., postulerebbe che la condotta sanzionata sia quella di colui (insider) che sfrutti un’informazione acquisita nell’ambito (ed a causa) di un rapporto fiduciario in essere con l’emittente.

Nel respingere tali eccezioni, la Cassazione sottolinea rispettivamente come:

  • nel testo dell’articolo 187 bis T.U.F., l’espressione “informazione” vada intesa quale “conoscenza”, indipendentemente dal fatto che tale conoscenza sia stata o meno trasmessa da altri all’agente;
  • né l’articolo 187 bis T.U.F., né la direttiva 2003/6/CE, operano alcuna distinzione tra chi utilizzi una informazione da lui stesso creata (vale a dire, l’informazione relativa ad un evento futuro da lui stesso ideato) e chi utilizzi un’informazione ricevuta da altri.
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