Nei finanziamenti erogati nella forma tecnica dell’apertura di credito in conto corrente il superamento del tasso soglia con riferimento al tasso c.d. extra fido non incide sulla spettanza degli interessi convenuti contrattualmente anche per gli utilizzi che si collocano entro i limiti dell’accordato. In termini più generali, l’art. 1815, co. 2, c.c. nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempla interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell’entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione di cui all’art. 1815 c.c. colpisce, dunque, la singola pattuizione che prevede la corresponsione di interessi contra legem, e non vi è modo di ritenere che la nullità si comunichi ad altra (valida) pattuizione, anche all’interno della medesima clausola, che dispone l’applicazione di un saggio di interesse inferiore al tasso soglia.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12