È revocabile l’ordinanza cautelare di cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi Finanziari della Banca d’Italia, disposta ex art. 700 c.p.c., qualora il reclamante depositi per la prima volta la documentazione giustificativa dell’esistenza e dell’esigibilità del credito in sofferenza nel giudizio di reclamo. Infatti, per quanto ciò comporti un aggravio a carico della giustizia rendendo necessaria l’instaurazione di un altro giudizio, l’art. 669 terdecies co. 4 c.p.c. non preclude la disamina e l’utilizzazione di tale documentazione.