Il Tribunale di Udine dichiara, di nuovo, la nullità parziale di un contratto di leasing, qualificato come leasing traslativo nel quale le rate incorporano il corrispettivo del godimento del denaro a titolo di finanziamento, e dunque rappresentano in senso tecnico interessi.
Secondo il Tribunale di Udine, la nullità riguarda la clausola che disciplina il corrispettivo pecuniario a carico del cliente e si tratta di una nullità che non si estende all’intero contratto.
Tra le molteplici ragioni della nullità della clausola relativa al corrispettivo, il Tribunale di Udine individua innanzitutto l’assenza di un documento contenente il piano di ammortamento e la mancanza di criteri univoci per ricostruire l’ammortamento, nonché la mancata pattuizione della modalità di rilevazione del tasso di interesse.
Quanto alla clausola di rischio cambio, il Tribunale evidenzia che l’indeterminabilità del corrispettivo, dovuto a titolo di canone, comporta in radice l’indeterminabilità dell’importo sul quale calcolare i flussi finanziari dipendenti dalla variazione del parametro di cambio. La sentenza evidenzia inoltre la violazione di specifiche normativa di trasparenza.
La conseguenza dell’accertata nullità, data la mancanza della pattuizione di interessi convenzionali in dipendenza della nullità del contratto, in quanto sottoscritto dal solo cliente, è, nella sentenza in commento l’inefficacia, ex tunc e per le rate a scadere, nonché per ogni profilo connesso al corrispettivo, della clausola di indicizzazione al rischio di cambio e degli interessi ultra-legali con applicazione del tasso di cui all’art. 117, comma 7 TUB.