Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione sancisce la nullità delle clausole anatocistiche stipulate precedentemente all’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, in quanto stipulate in violazione dell’art. 1283 c.c..
Con la dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 25 del D.Lgs. n. 342/1999, il quale stabiliva la salvezza, fino all’entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo articolo, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza (sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000), la regola è quella della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi per violazione dell’art. 1283 c.c..
Tali clausole non sono infatti basate, al fine della salvezza delle stesse, su un uso normativo, ma su un uso negoziale, non rilevando a tal proposito l’orientamento della Cassazione antecedente al 1999, che qualificava gli usi relativi all’anatocismo come usi normativi. Con il cambio di indirizzo proprio a partire dal 1999, infatti, la Suprema Corte ha ritenuto la nullità delle clausole in esame perché non fondate su un uso normativo. Avendo la giurisprudenza natura solamente ricognitiva, e non costitutiva, dell’esistenza e del contenuto delle regole, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, producendo la nullità delle clausole precedenti.