A fronte dell’inadempimento dell’intermediario degli obblighi imposti dalla normativa di legge e di regolamento Consob, l’investitore, contraente non inadempiente, ben può agire per la sola risoluzione dei singoli ordini di investimento nei quali il detto inadempimento si è consumato, fermo comunque restando il necessario riscontro che trattasi, in concreto, di inadempimento di non scarsa importanza rispetto all’ordine per il quale si è verificato.
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