Il presente contributo è frutto esclusivo delle opinioni personali dell’autore, che non impegnano in nessun modo l’Istituto di appartenenza.
La richiesta di comunicazione proveniente dalla Consob, ai sensi dell’art. 114, comma 5, TUF, la cui inosservanza è sanzionata dall’art. 193 TUF, sotto il profilo dei destinatari non può che rivolgersi agli emittenti, ai soggetti che li controllano, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai dirigenti, ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante o a coloro che partecipano a un patto parasociale (e non, quindi, “nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti”, sul modello dell’art. 187-octies TUF).
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8529 pubblicata il 31marzo 2017 ha annullato una sanzione amministrativa irrogata dalla Consob per la violazione degli obblighi previsti dall’articolo 114, comma 5, del TUF.
Nel caso di specie era stata contestata la non ottemperanza alla richiesta rivolta al ricorrente di comunicare al mercato alcune informazioni in merito ad un trust di cui egli era protector e unico beneficiario fino al 2003.
Per la Suprema Corte, nonostante con la cd. legge di tutela del risparmio (legge n. 262/2005) sia stato “allargato” l’ambito soggettivo di applicazione degli articoli 114 e 115 del Testo Unico della Finanza, la Consob può effettuare le richieste di comunicazione ai sensi dell’art. 114, comma 5, TUF – la cui inosservanza è sanzionata dall’art. 193 TUF – solo agli emittenti, ai soggetti che li controllano, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai dirigenti, ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante o a coloro che partecipano a un patto parasociale. Sotto il profilo oggettivo, inoltre, la richiesta di pubblicità ex art. 114, comma 5, TUF deve concernere comunque “notizie e documenti necessari per l’informazione del pubblico”, dovendosi trattare di notizie che, se rese pubbliche con sufficiente tempestività potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari (price sensitive), ovvero influenzare le decisioni degli investitori con riguardo a quel determinato strumento finanziari.
Alla luce di quanto sopra, le contestazioni de quo non potevano essere rivolte al ricorrente, non rivestendo egli, al momento della richiesta, alcuna delle qualifiche indicate dalla citata normativa (rivestendo egli, infatti, solamente il ruolo di protector e di beneficary e non il ruolo di trustee), e trattandosi di notizie per di più risalenti ad oltre otto anni prima della richiesta, e dunque non più necessarie per l’informazione tempestiva del pubblico degli investitori.