Con il provvedimento in oggetto, la prima sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la questione, ritenuta di massima importanza, se, a norma dell’art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998, il requisito della forma scritta del contratto di investimento esiga, accanto a quella dell’investitore, anche la sottoscrizione ad substantiam dell’intermediario.
La questione verrà approfondita nel corso del Convegno organizzato da questa Rivista il prossimo 20 giugno a Milano. Per maggiori informazioni e modalità di iscrizione si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati allegato (convegno a numero chiuso, la priorità verrà determinata dal momento dell’iscrizione).