In tema di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall’art. 28, 10 co., lett. b) reg. Consob n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato.
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