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Giurisprudenza

Dopo il Tribunale di Milano, anche la Corte d’Appello di Bologna sancisce la compatibilità del doppio binario sanzionatorio in materia di market abuse con il divieto di bis in idem

30 Marzo 2017

Federico Urbani, Attorney Trainee presso Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

Corte d’Appello di Bologna, 3 marzo 2017

Di cosa si parla in questo articolo

Il recente filone interpretativo in materia di doppio binario sanzionatorio e divieto di bis in idem in ambito di abusi di mercato – cui ha dato avvio una pronuncia del Tribunale di Milano dello scorso 6 dicembre 2016 (si vedano i contenuti correlati) – ha trovato un secondo riscontro, nella giurisprudenza di merito, con la pronuncia della Corte d’Appello di Bologna in oggetto.

In particolare, il giudice bolognese ha sancito, al pari di quello ambrosiano, la compatibilità fra il cosiddetto “doppio binario” sanzionatorio previsto dal Testo Unico della Finanza in materia di market abuse e il divieto di bis in idem (ossia, di doppio procedimento o sanzione penale) sancito, a livello sovranazionale, dall’articolo 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

La decisione in esame si fonda, esplicitamente e con svariati riferimenti ad altri precedenti, sulla sentenza emessa dalla Corte Europea dei Diritto dell’Uomo nel caso A e B c. Norvegia, pubblicata il 15 novembre 2016.

Facendo propri i principi enunciati dalla Corte EDU nella citata sentenza, la Corte d’Appello ha accertato la rispondenza ai canoni CEDU del doppio binario sanzionatorio che preveda il cumulo fra sanzioni amministrative (eppure sostanzialmente “penali”) e penali, come previsto dalla normativa nazionale in relazione alle condotte di abuso di mercato. Infatti, la Corte EDU ha avuto modo di chiarire che non sussiste alcuna illecita duplicazione (vietata in quanto costituente un bis in idem) qualora i due procedimenti formali siano, da un punto di vista sostanziale, parte di una più ampia disciplina sanzionatoria “integrata”, che preveda un frazionamento sanzionatorio (o una progressione afflittiva) in relazione a una medesima condotta illecita. Infatti, ove risulti sussistente una “connessione sufficientemente stretta…, da un punto di vista sostanziale e cronologico” (“a sufficiently close connection…, in substance and in time”) fra i due procedimenti sanzionatori, a rimarcarne l’unitarietà sostanziale al di là della sua suddivisione formale, la disciplina sanzionatoria può dirsi unitaria, tale da rendere inesistente alcun bis in idem.

Sicché, la garanzia del ne bis in idem (il divieto di essere “perseguito  o  condannato  penalmente  dalla  giurisdizione  dello  stesso  Stato  per  un reato  per  il  quale  è  già  stato  assolto  o  condannato  a  seguito  di  una  sentenza  definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato”, articolo 4 del Protocollo n. 7 della CEDU), non ha ragione di trovare applicazione nei casi in cui la sanzione sia, sostanzialmente, unitaria.

A tale riguardo, la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la presenza di una “stretta connessione temporale e sostanziale” fra sanzioni amministrative (sostanzialmente “penali”) e penali in materia di market abuse ai sensi del Testo Unico della Finanza, in quanto:

  • tra i due procedimenti vi è […] una stretta connessione temporale e sostanziale”;
  • i due procedimenti hanno […] uno svolgimento coordinato, giacché quello penale si [basa], sotto il profilo probatorio, sulla documentazione raccolta dalla Consob in quello amministrativo”;
  • le norme del Tuf consentono un contemperamento tra le due sanzioni riportate, giacché l’art. 187-terdeciesdel Tufprevede che ‘quando per lo stesso fatto è stata applicata a carico del reo o dell’ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 187-septies, la esazione della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte eccedente quella riscossa dall’Autorità amministrativa’”.

Pertanto, nel caso di specie, il giudice bolognese ha confermato la compatibilità fra il doppio binario sanzionatorio in materia di market abuse e il divieto di bis in idem, avendo accertato la rispondenza di tale sistema punitivo alla garanzia di cui all’articolo 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei Diritto dell’Uomo, da ultimo nel caso A e B c. Norvegia e in precedenza, fra l’altro, nel caso Nilsson c. Svezia.

Infine, preme rilevare che l’orientamento in commento si pone in netto contrasto con i principi enunciati dalla Corte EDU nel noto caso Grande Stevens e altri c. Italia, che aveva accertato il contrasto del doppio binario sanzionatorio in esame con il divieto di bis in idem sancito dalla CEDU.

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