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Giurisprudenza

Gestione patrimoniale: criteri per la valutazione degli obblighi informativi e di adeguatezza in capo all’intermediario

14 Febbraio 2017

Nicola Baresi

Tribunale di Verona, 29 settembre 2016, n. 2425

Di cosa si parla in questo articolo

Nel caso di mandato per la gestione patrimoniale, la responsabilità della Banca ex art. 29 Regolamento Consob 11522/1998 è di natura squisitamente contrattuale. Infatti, la l’obbligo che impone alla Banca di astenersi dal compiere operazioni inadeguate trova la propria fonte nel contratto generale di gestione. Per l’effetto, è sottoposta al regime decennale di prescrizione la domanda risarcitoria per la violazione di tale obbligo di astensione.

Ciò nonostante, il Giudice veronese ha rigettato la domanda risarcitoria ex art. 29 Regolamento Consob formulata dagli attori. E questo, poiché in primo luogo questi ultimi non hanno mai contestato il superamento dei limiti per gli investimenti in fondi azionari e in fondi obbligazionari. Inoltre – e soprattutto – poiché da un lato «la valutazione di adeguatezza per “dimensione” non [può] prescindere dalla valutazione della adeguatezza dell’investimento anche rispetto ai diversi parametri di “tipologia” ed “oggetto” … che sono parametri “qualitativi”»; e dall’altro, poché «la valutazione di corretto/scorretto adempimento da parte della banca … [deve] essere condotta con criterio ex ante».

Nel caso di specie, l’investimento è stato, da un lato, ritenuto adeguato «per tipologia e oggetto al profilo degli investitori» e, dall’altro, sempre con criterio ex ante affidabile.

Per quanto riguarda invece la domanda risarcitoria ex art. 28 Regolamento Consob, circa l’adempimento dell’obbligo di pronta informativa al cliente nel caso in cui il patrimonio affidato nell’ambito di una gestione si sia ridotto del 30% del controvalore totale, «occorre fare riferimento al capitale iniziale investito per la valutazione del primo anno e poi al controvalore del patrimonio alla data di inizio di ciascun successivo anno solare».

Il Tribunale, osservato il mancato superamento della soglia del 30% alla luce del criterio sopra illustrato, ha rigettato pure tale domanda. Il tutto, condannando gli attori in solido tra loro a rimborsare alla Banca convenuta le spese di lite.

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