La vendita dei titoli oggetto della controversia (nel caso di specie, i titoli di stato argentini) sopravvenuta nel corso del giudizio, induce il Giudice «a rigettare le domande attoree di nullità, annullamento e risoluzione del contratto per la sopravvenuta mancanza dei presupposti stessi della domanda, il cui eventuale accoglimento comporterebbe effetti restitutori divenuti inattuabili».
A nulla rileva il richiamo effettuato dagli attori alle norme sull’indebito: in particolare, alla possibilità di corrispondere il valore della cosa indebitamente ricevuta nel caso in cui non sia possibile la restituzione in natura a causa dell’intervenuta alienazione. Infatti, «La restituzione per equivalente … rappresenta una prerogativa prevista per il solo debitore convenuto in restituzione e non anche per l’attore che chieda il ripristino dello status quo ante pur essendosi reso responsabile del venire meno di uno degli elementi essenziali».
Inoltre, la cessione dei titoli oggetto del giudizio da parte degli attori contrasta con il divieto di venire contra factum priorium, stante l’attuale impossibilità di produrre gli effetti retroattivi propri delle tre richiamate azioni. Peraltro, con specifico riferimento all’azione di annullamento tale condotta – secondo il Giudice – potrebbe pure integrare gli estremi della convalida del contratto stesso (cfr. Cass, 27 marzo 2001, n. 4441).
Con riferimento alla domanda risarcitoria, invece, «mancando qualsiasi richiesta – nonché allegazione – in ordine alla possibilità di un diverso e più vantaggioso impiego della somma investita», nel caso che qui occupa il danno rileva unicamente nella sua forma di danno emergente: da quantificarsi, dunque, nella «differenza tra prezzo d’acquisto e prezzo di vendita, detratto peraltro gli interessi percepiti».
In ogni caso, il Giudice ha rigettato pure tale ultima domanda sul presupposto che la cessione dei titoli è «idonea ad interrompere, qualora precedentemente esistente, il nesso di causalità richiesto dall’art. 1223 c.c.». A nulla rilevando, nel caso di specie, la circostanza che il danno sarebbe da ritenersi in re ipsa per la violazione del dovere di astensione dell’intermediario dal compiere operazioni inadeguate, in quanto non è stata in alcun modo provata l’inadeguatezza dell’operazione ex ante.