Il possessore di un titolo al portatore è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato a ciò bastando che presenti il titolo al debitore. La banca, in assenza di indizi che facciano sospettare dell’illegittimità del possesso, non può rifiutare il pagamento anche se il titolo è intestato a nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato.
Con la sentenza n. 24543 pubblicata il 1° dicembre 2016, la I Sez. Civile della Corte di Cassazione conferma una decisione della Corte di Appello di Ancona e sancisce che non incorre in colpa grave o dolo la banca che effettua il pagamento di un titolo al portatore a un terzo non legittimato che però è nel possesso del titolo.
Il fatto
Una signora conveniva in giudizio la banca per sentirla condannare alla rifusione della somma di € 117.000,00 portata da un certificato di deposito al portatore a suo nome, che la banca aveva pagato ad un terzo non legittimatoil quale aveva presentato il titolo allo sportello della banca e sottoscritto il modello d’uso nel quale aveva falsamente dichiarato di agire per delega.
La decisione
La Corte precisa che trattandosi di titolo al portatore, ilpagamento in favore del presentatore non può essere rifiutato dalla banca, stante il disposto dell’art. 2003 e 1836 del codice civile, non essendo peraltro, nel caso di specie, mai stata esperita la procedura di ammortamento, il che precludeva al giudice di merito l’indagine circa la regolarità della trasmissione del possesso del titolo, salve le ipotesi di dolo o colpa grave nel pagamento.
La banca che paga il titolo al portatore a colui che lo possiede va esente da responsabilità, qualora abbia regolarmente identificato il presentatore e non sussistono elementi che avrebbero giustificato il sospetto sulla illegittima acquisizione del possesso.
La circostanza che il possessore indichi, nel modulo d’uso, la qualità di delegato del titolare del titolo, non ha valore decisivo, tale delega, infatti, non è necessaria ai fini della estinzione del rapporto in relazione alla normativa civilistica, bensì solo ai fini dell’adempimento degli obblighi di natura fiscale di cui al D.Lgs.n.461/1997.
La Corte ha, quindi, rilevato come il pagamento al soggetto legittimato dal possesso del titolo non è qualificabile come gravemente colposo (tantomeno doloso) sì da non potersi ritenere liberatorio a norma dell’art.1836 comma primo.