Dopo l’ordinanza della Corte d’appello civile di Trieste in data 18 novembre 2015 (già pubblicata su questo sito; cfr. contenuti correlati), con la quale il giudice, per decidere su domande relative ad un contratto di leasing a tasso variabile con indicizzazione al rischio di cambio, chiede – in appello – al suo consulente tecnico (i) di chiarire la struttura contabile delle clausole di indicizzazione e di c.d. rischio cambio, (ii) di fornire la formula matematica di riferimento, (iii) di predisporre differenti scenari economici, nel numero ritenuto più opportuno, descrittivi delle diverse posizioni dei contraenti, a seconda delle oscillazioni verso l’alto o il basso sia del tasso d’indicizzazione sia del cambio rispetto al valore convenzionale prescelto, (iv) di indicare le aspettative di ciascun contraente a seconda dello scenario di riferimento, ora, con l’ordinanza qui pubblicata, il Tribunale civile di Milano, per decidere su domande relative a contratti di swap connessi a tassi di interesse, da regolarsi con pagamento di differenziali, chiede al suo consulente tecnico di analizzare e di descrivere le commissioni implicite ed il peso delle commissioni “sull’articolazione della scommessa” e di chiarire “se l’evoluzione dei contratti rappresentava una scommessa razionale”.
Due ordinanze che muovono dall’esigenza del giudice di indagare, per decidere, la razionalità dell’alea: a Trieste gli “scenari” di un leasing che contiene un derivato sul cambio, a Milano la valutazione “razionale” della “scommessa” finanziaria rappresentata dallo swap.