Con la sentenza in commento la Suprema Corte interviene nuovamente in tema di sottoscrizione di obbligazioni argentine e del gruppo Cirio da parte di risparmiatori privati e degli obblighi informativi a carico dell’intermediario in sede di esecuzione degli ordini di acquisto.
In particolare i giudici di legittimità, confermando la riconducibilità di siffatti rapporti contrattuali nella categoria dei servizi di investimento, di cui all’art. 1, co. 5 del TUF e cioè attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini che non richiedono la previa pubblicazione di un prospetto informativo ma impongono all’intermediario l’adempimento di obblighi informativi specifici e personalizzati anche in relazione al profilo dell’investitore, con riferimento alla sottoscrizione delle obbligazioni argentine rilevano che, nel caso di specie, l’acquisto era stato posto in essere in un periodo in cui non era prevedibile per l’intermediario l’impossibilità del rimborso e che il profilo esperto del cliente aveva ritenuto adeguata l’informativa fornita in merito alla non adeguatezza dell’operazione.
Riguardo, invece, alla sottoscrizione dei bond del gruppo Cirio, la Suprema Corte, confermando la sentenza di appello, accerta l’inadeguatezza dell’operazione tenuto conto della conoscibilità della situazione finanziaria dell’emittente da parte dell’intermediario all’epoca della sottoscrizione delle obbligazioni che ne avrebbe determinato un rischio molto elevato di insolvenza e il conseguente mancato rimborso dei titoli.