La tesi della non prevedibilità del default al momento dell’operazione in obbligazioni argentine eccepita dalla banca contrasta con quella dell’informazione dalla stessa resa agli investitori in ordine alla rischiosità del titolo obbligazionario in questione, che questi avrebbe poi dovuto desumere dalla misura del tasso di interesse che l’emittente si era impegnato a corrispondere, di gran lunga più elevato di quello relativo ai titoli obbligazionari emessi in quel periodo da Stati Sovrani dell’Europa Occidentale ad economia avanzata (nel caso di specie, con la consegna del documento sui rischi generali, la banca sosteneva di aver informato gli investitore sul fatto che, quanto maggiore è la rischiosità percepita dall’emittente, tanto maggiore è il tasso di interesse che l’emittente dovrà corrispondere all’investitore).
Deve ritenersi inadeguata l’operazione di investimento che abbia avuto ad oggetto un titolo rischioso (nel caso di specie, obbligazioni argentine), abbia coinvolto tutti i risparmi degli investitori (non essendo sufficiente il generico consiglio di diversificare gli investimenti contenuto nel Documento rischi generali), laddove la propensione al rischio dei medesimi fosse da considerarsi bassissima tenuto conto del fatto che fino ad allora gli stessi avevano tenuto i loro risparmi in deposito.