Il contratto di vendita fuori sede di strumenti finanziari a clienti non professionali è nullo, ex art. 30, co. 7, TUF, qualora non sia contemplata la facoltà di recesso dell’investitore entro sette giorni dalla sottoscrizione, ai sensi del primo e secondo periodo art. 30, co. 6, TUF, anche nel caso in cui il servizio d’investimento prestato dall’intermediario sia diverso dal servizio di collocamento in favore dell’emittente o dell’offerente di tale strumento.
La pronuncia si uniforma all’orientamento prevalente di legittimità, già intrapreso dalle Sezioni Unite con sent. n. 13905/2013, che ha escluso la natura interpretativa autentica della norma di cui all’art. 1, co. 1, legge 98/2013, che, intrepretato letteralmente, imporrebbe la previsione della facoltà di recesso dell’investitore a pena di nullità ex art. 30, co. 6, d. lgs. 56/1998, solo nei contratti di vendita di strumenti finanziari, diversi dai servizi di collocamento, sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013. (Cass Civ., sez. III, n. 7776/2014).