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Giurisprudenza

Clausola di preferenza attribuita al mutuante e diritto alla provvigione spettante all’agente

23 Novembre 2016

Gilda Avena, Avvocato e Dottoranda di Ricerca in Imprese Mercati e Consumatori presso l’Università Roma Tre

Cassazione Civile, Sez. III, 28 giugno 2016, n. 13283

Di cosa si parla in questo articolo

In caso di risoluzione, per inadempimento del mutuatario, di un contratto di mutuo, cui acceda una clausola in forza della quale costui si era impegnato, per la durata del rapporto negoziale, a preferire il mutuante nel caso di sottoscrizione di polizze assicurative, l’agente del mutuante non può agire ai sensi dell’art. 2043 c.c. nei confronti del mutuatario a tutela del proprio credito, non vantando egli alcun interesse giuridicamente rilevante, ma una semplice aspettativa di fatto a maturare ulteriori provvigioni, come tale inidonea a costituire in capo allo stesso un’entità di natura patrimoniale tutelabile “erga omnes”, neppure sotto il profilo di danno da perdita di “chances”.

 

Con la sentenza n. 13283 pubblicata il 28 giugno 2016, la terza sezione civile della Corte di Cassazione conferma una sentenza della Corte di Appello di Potenza, riformandone però in parte la motivazione, e rigetta la domanda di risarcimento danni patrimoniali esperita in via aquiliana dall’agente territoriale del mutuante nei confronti del mutuatario chiarendo che l’agente non è titolare di alcuna posizione giuridica meritevole di tutela nei confronti del mutuatario.

Nel caso di specie il ricorrente, agente generale territoriale della compagnia assicuratrice/mutuante, conveniva in giudizio il mutuatario chiedendone la condanna ai sensi dell’art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni patrimoniali, corrispondenti alla perdita di provvigioni che avrebbe potuto maturare, danni derivati dalla risoluzione per inadempimento del contratto di mutuo in conseguenza della violazione da parte del mutuatario della clausola contrattuale avente ad oggetto il diritto di preferenza attribuito alla medesima società mutuante, per la durata del rapporto di mutuo, alla stipula di polizze assicurative a parità di condizioni con altre compagnie assicuratrici.

La Corte precisa che in difetto di prova di nessi di derivazione o di collegamento negoziale tra il contratto di mutuo ed il contratto di agenzia, l’agente non è titolare di nessun posizione giuridica meritevole di tutela. Infatti:

  1. La stipula della clausola di preferenza per la conclusione di polizze assicurative rileva esclusivamente nei confronti e per i soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale (mutuante/mutuatario), e non ha alcuna rilevanza ultra-contrattuale nei confronti del terzo-agente. L’aspettativa dell’agente a maturare ulteriori provvigioni è interesse totalmente estraneo al contratto tra mutuante e mutuatario, né in capo al mutuatario sussistono doveri di protezione nei confronti del terzo agente.
  2. La perdita delle provvigioni che l’agente avrebbe potuto maturare qualora il contratto tra mutuante e mutuatario avesse avuto seguito, non integra la perdita di una chance favorevole ristorabile in via aquiliana difettando il presupposto di una preesistente situazione giuridica tutelabile in capo all’agente.

Infatti la possibilità di maturare provvigioni integra una mera aspettativa di fatto in capo all’agente.

Ex art 1748, comma 1, c.c. il diritto dell’agente alla percezione della provvigione insorge soltanto “quando l’operazione è stata conclusa”, lamancata stipula delle polizze assicurative da parte del mutuatario impedisce la realizzazione del presupposto cui è ricollegata ex lege la insorgenza del diritto dell’agente alla provvigione, venendo quindi “ab origine” meno la stessa precondizione che avrebbe reso possibile la prestazione di pagamento della provvigione.

Deve pertanto ritenersi che, sia l’inadempimento contrattuale del mutuatario, sia la legittima scelta solutoria del contratto operata dal contraente adempiente cioè il mutuante, abbiano esaurito interamente i rispettivi effetti nella definitiva inattuazione del risultato programmato dalle parti contraenti, senza che tale vicenda contrattuale possa tradursi in una pretesa dell’agente-terzo alla regolare esecuzione del rapporto in questione, configurandosi il rapporto contrattuale “inter alios” soltanto come presupposto di fatto di una “mera eventuale occasione di possibili vantaggi economici”, insuscettibile in quanto tale di fondare a favore dell’agente soggetto-terzo alcun interesse giuridico tutelabile.

Non è ravvisabile in capo all’agente del mutuante nemmeno un danno da perdita da chance atteso che tale tipologia di danno patrimoniale esula dalla aspettativa di mero fatto ed implica la sussistenza di una “occasione favorevole” (perduta) riferibile ad una particolare situazione della quale il danneggiato avrebbe con certezza fruito.

Infatti come è stato più volte affermato dalla Suprema Corte, occorre distinguere la “perdita di un risultato probabile” (ristorabile) dalla “perdita della mera possibilità di conseguire un risultato” (non risarcibile).

La stipula della clausola di preferenza inserita nel contratto di mutuo, non può assurgere ad “occasione favorevole” (per la realizzazione dei maggiori profitti dell’agente), esterna al rapporto tra agente-“danneggiato”e mutuatario “autore dell’illecito”, in quanto viene a costituire materia dell’accordo stipulato “inter alios” riconducibile come tale alla esclusiva disponibilità delle parti contraenti; né può fondare un danno da “perdita di chances” dell’agente, intesa come pregiudizio alla possibilità di conseguire maggiori provvigioni, quale danno anticipato (e diverso) rispetto alla perdita di tali profitti, difettando il presupposto di una preesistente situazione giuridica tutelabile in capo all’agente.

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