1) Sussiste il diritto di parte convenuta opposta di ricevere copia della documentazione ingiunta in sede monitoria. Sussiste piena soccombenza della Banca, la cui condotta appare incomprensibile, sicché si è in presenza di una volontaria violazione del chiaro disposto normativo da parte della banca, violazione protrattasi nella sua interezza fino a causa inoltrata.
2) Il decreto ingiuntivo va revocato limitando l’ordine di consegna della documentazione mancante afferente al rapporto bancario in oggetto ferma restando la totale soccombenza dell’attrice opposta ai fini dei provvedimenti di cui all’art. 91 cpc in considerazione del riconosciuto obbligo di consegna rispetto alla gran parte dei documenti chiesti dall’opposta in sede monitoria.
3) La condotta della banca, che non ha dato riscontro alle diverse richieste di documentazione pervenutale, è rilevante ai sensi dell’art. 96 comma 3 cpc, avendo l’opponente addotto motivazioni del tutto contrastanti con pacifici orientamenti giurisprudenziali ed avendo formulato delle difese che non considerano la rilevanza sul piano sostanziale, e non solo processuale, delle richieste ex art. 119 TUB provenienti dal cliente.
4) I costi di produzione sono dovuti alla banca a seguito della richiesta ex art. 119 TUB del cliente, ma non nel caso in cui si è in presenza di un ordine giudiziale che va semplicemente adempiuto.
5) La convenuta opposta in mancanza di contratti ben potrà proporre giudizio nei confronti della banca per la rideterminazione dei rapporti dare/avere secondo il saggio legale ovvero ex art. 117, comma 7, TUB essendo sotto tale profilo valutabile in suo favore pure la condotta dell’istituto di credito che non dimetta gli estratti conto di cui è o comunque deve essere in possesso.