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Giurisprudenza

Servizi di investimento e rilevabilità ex officio delle nullità di protezione

15 Novembre 2016

Luca Astorri

Cassazione Civile, Sez. I, 11 ottobre 2016, n. 20446

Con la sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione, riformando le precedenti decisioni dei giudici di merito, ha preso posizione sulla rilevabilità ex officio di una nullità di protezione in conformità con le indicazioni espresse dalle Sezioni Unite nel 2014 (cfr. Cass. sez. un. 26242/2014 e 26243/2014, commentate su questa rivista, cfr. contenuti correlati).

La cliente conveniva in giudizio la banca chiedendo che «accertata la nullità per violazione di norme imperative del contratto di investimento nell’acquisito di “obbligazioni Argentina 9,5% scadenza marzo 2004” e i gravi inadempimenti della banca» questa fosse condannata al pagamento di una somma pari al capitale investito. Successivamente, con memoria ex art. 6 d.lgs. 5/2003, l’attrice riformulava le domande chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità dell’ordine di investimento in ragione della sopravvenuta invalidità del contratto di negoziazione sottoscritto dalla cliente nel giugno 1998, in quanto privo delle indicazioni richieste dal d.lgs. 24 febbraio 1998 e, in subordine, l’annullamento dell’ordine o la sua risoluzione per grave inadempimento.

I giudici di merito oltre a rilevare – con motivazione accolta dalla Suprema Corte – l’inammissibilità delle domande di annullamento e di risoluzione perché formulate per la prima volta in memoria di precisazione, avevano rigettato la domanda di declaratoria di nullità in quanto ritenuta non rilevabile d’ufficio, «sia perché si trattava di nullità c.d. di protezione, sia perché la nullità era stata [originariamente] dedotta dall’attrice solo sotto altro profilo».

Su tale questione interviene la decisione in commento cassando con rinvio la sentenza della Corte d’Appello che nell’argomentare il rigetto della domanda di nullità si è posta in contrasto con le Sezioni Unite secondo le quali (i) «il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l’esistenza di una causa diversa da quella allegata» e (ii) «la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle di protezione».

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, la sentenza ribadisce che tra nullità negoziali e c.d. nullità di protezione vi è un rapporto di genere a specie, tutelando entrambe interessi e valori fondamentali costituzionalmente protetti che trascendono gli interessi del singolo. Pertanto anche per queste ultime vi è il potere-dovere del giudice di rilevare la sussistenza di una causa di nullità, con il limite della tutela dell’interesse del contraente debole, unico legittimato a proporre l’azione di nullità.


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