L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che non consente al giudice, adito da un consumatore con un’azione individuale volta a far accertare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto concluso con un professionista, di adottare d’ufficio provvedimenti provvisori, della durata che esso ritenga utile, in attesa di una decisione definitiva relativa ad un’azione collettiva pendente la cui soluzione può essere applicata all’azione individuale, qualora siffatti provvedimenti siano necessari per garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull’esistenza dei diritti invocati dal consumatore in base alla direttiva 93/13.
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