La cessione del credito, sostanziandosi nel trasferimento della titolarità della posizione creditoria, come composta, oltre che dal diritto alla prestazione, anche dai privilegi, le garanzie reali e personali e gli altri accessori, comporta il trasferimento al cessionario anche del diritto al pagamento degli interessi di mora, alle condizioni e nella misura in cui, secondo la legge, essi sono dovuti al creditore cedente. Se, quindi, con quest’ultimo il debitore ceduto aveva pattuito interessi in misura superiore a quella legale, nella stessa misura gli interessi saranno dovuti al cessionario, anche per il periodo di mora: mentre in difetto di tale pattuizione tra le parti originarie del rapporto obbligatorio, gli interessi saranno dovuti nella misura legale. Per l’effetto, va cassata la sentenza che abbia commisurato la misura degli interessi moratori a quanto pattuito nel rapporto obbligatorio tra cedente (debitore) e cessionario (creditore), rispetto al quale la cessione rivestiva una funzione di adempimento.
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