Il prestatore di servizi di investimento è soggetto, anche nel contesto del servizio di «ricezione e trasmissione di ordini» e di «negoziazione di strumenti finanziari», agli obblighi di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di comunicazione della inadeguatezza delle singole operazioni oggetto degli ordini, che sono previsti in generale dall’art 21 tuf, e specificati dalle disposizioni regolamentari (cfr., nel caso di specie, art. 28 e 29 Reg. Intermediari del 1998). Anche in tal caso, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente; e, a fronte di un’operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
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