La componente della pattuizione di interessi relativa alla moratori rileva anche per la verifica dell’usurarietà del contratto di credito ai fini penali. È infatti ormai prevalente il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui nel calcolo degli interessi debbano essere inseriti anche quelli moratori, sostenuto unanimemente sia dalla Cassazione che dalla Corte Costituzionale.
La norma di cui al d.l. 70/2011, che ha mutato il criterio di calcolo del tasso soglia ai fini usurari, è una norma extrapenale che, integrando in maniera essenziale il precetto, realizza una modificazione mediata della norma incriminatrice, come tale soggetta all’applicazione dell’art. 2 c.p. Da un lato, tale profilo di fattispecie è divenuto, una volta eliminato l’approfittamento dello stato di bisogno quale elemento del delitto, il principale elemento di determinazione dell’illiceità (anche) penale della condotta. Dall’altro, esso, nell’indurre un innalzamento della soglia, riduce automaticamente l’ambito di applicazione della fattispecie penale.
Tale pronuncia si pone in espresso e volontario contrasto con Cass. n.46669/2011, che aveva ritenuto la modifica del criterio di calcolo inidonea a incidere sulla struttura essenziale del reato (con ciò escludendo l’applicazione dell’art. 2 c.p., in favore dell’art. 11 prel.).